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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1989, n. 43

SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO( ARCEL)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 14 dicembre 1989

Art. 3
Liquidazione
1. Il Presidente della Giunta regionale, col decreto di cui al comma 2 dell'art. 1, nomina un Commissario col compito di approvare, per l'anno in corso alla data di soppressione dell'Azienda, il conto consuntivo fino a tale data e, eventualmente, i conti consuntivi degli anni precedenti; di procedere all'individuazione e all'inventario dei beni, nonchè dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'Azienda.
2. Successivamente alla approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale, con decreto, dispone l'assunzione in carico all'inventario regionale dei beni di appartenenza della soppressa Azienda e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue sue disponibilità di cassa.
3. Col medesimo decreto vengono altresì indicati i rapporti giuridici che passano alla Regione e, su proposta dell'assessore competente in materia, viene stabiliti l' assegnazione del personale. Vengono pure indicati i rapporti giuridici relativi all'utilizzo delle risorse informatiche o logistiche che passano alla società di cui al comma 2 dell'art. 1.

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