Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 44

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ZONE MATILDICHE DELL'EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 18 dicembre 1989

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione delle località matildiche
Art. 3 - Progetti promozionali finalizzati
Art. 4 - Progetto territoriale operativo
Art. 5 - Disposizioni finanziarie
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna promuove la valorizzazione delle località matildiche, mediante la tutela, la conservazione e il recupero di beni monumentali e ambientali e mediante attività di carattere culturale e di promozione turistica.
2. Ai fini della presente legge sono considerate località matildiche quelle riguardanti i territori dei Comuni di Ciano d' Enza, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Carpineti, S. Polo d' Enza, Casina, Toano, Castellarano, Baiso, Vetto, Neviano degli Arduini, Palanzano e Frassinoro. L'inserimento di altri territori tra le " località matildiche" ai fini dell'applicazione della presente legge, è disposto con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta delle Province competenti, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati.
Art. 2
Organismo associativo per la promozione e la valorizzazione delle località matildiche
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la costituzione di una società a partecipazione pubblica e privata, avente come fine principale la promozione e la valorizzazione delle località matildiche dell'Emilia - Romagna.
2. Per favorire la costituzione dell'organismo indicato al comma 1 la Regione può concedere contributi agli Enti locali interessati fino al 50% delle rispettive quote di adesione.
3. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su richiesta degli enti interessati. La domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera di adesione al costituendo organismo e dalla dichiarazione relativa all'importo della quota di partecipazioen dell'ente richiedente.
Art. 3
Progetti promozionali finalizzati
1. Ai fini di promuovere turisticamente sia in Italia che all'estero le località matildiche, considerata la tradizione storica canossiana, le APT interessate e l'Agenzia regionale doi promozione turistica potranno prevedere, nei propri programmi, progetti promozionali finalizzati, alla cui realizzazione potrà concorrere anche la Regione con contributi fino al 70% della spesa preventiva.
Art. 4
Progetto territoriale operativo
1. Ai fini della valorizzazione territoriale delle località matildiche la Giunta regionale promuove la conclusione, fra tutti i soggetti interessati alle località matildiche, di un accordo per l'attuazione di un progetto territoriale operativo ( PTO), ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della LR 5 settembre 1988, n. 36 " Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale".
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari, mediante specifiche autorizzazioni di spesa da adottarsi in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 dicembre 1989

Espandi Indice