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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 47

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 SETTEMBRE 1981, N. 28 SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI, ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 15 GIUGNO 1987, N. 1760

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 18 dicembre 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione all'art. 1 della LR 4 settembre 1981, n. 28
1.
Al terzo comma dell'art. 1 della L. R. n. 28 del 1981 è aggiunta la seguente lettera:
"e) favorire il soddisfacimento di regole comuni di produzione in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e/o l'utilizzazione di pratiche biologiche. ".
Art. 2
Modifiche all'art. 7 della LR 4 settembre 1981, n. 28
1.
Al primo comma dell'art. 7 della LR n. 28 del 1981 le parole
" La Regione "
vengono così sostituite:
" La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ".
2.
Dopo il quarto comma dell'art. 7 della LR n. 28 del 1981 vengono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:
"L'importo degli aiuti concessi alle Associazioni dei produttori riconosciute dopo il 1o luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, è pari rispettivamente per il I, II, III, IV e V anno al massimo al 5%, al 4%, al 3%, al 2% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata ed è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni dalla data del riconoscimento. ".
"Nel caso in cui l'Associazione di produttori, riconosciuta dopo il 1o luglio 1985, sia costituita da oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/ 75, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il I, II. III, IV e V anno, non può superare rispettivamente il 7%, 7%, 6%, 4%, 3% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare le spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo dell'Associazione. ".
3.
Il primo periodo del sesto comma dell'art. 7 della LR n. 28 del 1981 viene così sostituito:
" La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad anticipare fino al 50% dei contributi spettanti ai sensi del presente articolo. ".
Art. 3
Modifiche all'art. 8 della LR 4 settembre 1981, n. 28
1.
Al primo comma dell'art. 8 della LR n. 28 del 1981 le parole
" Il Consiglio regionale "
vengono così sostituite:
" La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 dicembre 1989

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