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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1989, n. 47

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 4 SETTEMBRE 1981, N. 28 SULL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI, ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 15 GIUGNO 1987, N. 1760

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 18 dicembre 1989

INDICE

Art. 1 - Integrazione all'art. 1 della LR 4 settembre 1981, n. 28
Art. 2 - Modifiche all'art. 7 della LR 4 settembre 1981, n. 28
Art. 3 - Modifiche all'art. 8 della LR 4 settembre 1981, n. 28
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione all'art. 1 della LR 4 settembre 1981, n. 28
1.
Al terzo comma dell'art. 1 della L. R. n. 28 del 1981 è aggiunta la seguente lettera:
"e) favorire il soddisfacimento di regole comuni di produzione in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti e/o l'utilizzazione di pratiche biologiche. ".
Art. 2
Modifiche all'art. 7 della LR 4 settembre 1981, n. 28
1.
Al primo comma dell'art. 7 della LR n. 28 del 1981 le parole
" La Regione "
vengono così sostituite:
" La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ".
2.
Dopo il quarto comma dell'art. 7 della LR n. 28 del 1981 vengono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:
"L'importo degli aiuti concessi alle Associazioni dei produttori riconosciute dopo il 1o luglio 1985, a valere per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento, è pari rispettivamente per il I, II, III, IV e V anno al massimo al 5%, al 4%, al 3%, al 2% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferiscono il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'associazione interessata ed è versato in quote annue al massimo durante un periodo di 7 anni dalla data del riconoscimento. ".
"Nel caso in cui l'Associazione di produttori, riconosciuta dopo il 1o luglio 1985, sia costituita da oltre il 50% degli associati operanti nelle zone delimitate montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/ 75, l'importo degli aiuti accordati, in base a quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, rispettivamente per il I, II. III, IV e V anno, non può superare rispettivamente il 7%, 7%, 6%, 4%, 3% del valore dei prodotti, provenienti dai soci, ai quali si riferisce il riconoscimento e l'immissione sul mercato. Tale importo non può superare le spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo dell'Associazione. ".
3.
Il primo periodo del sesto comma dell'art. 7 della LR n. 28 del 1981 viene così sostituito:
" La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad anticipare fino al 50% dei contributi spettanti ai sensi del presente articolo. ".
Art. 3
Modifiche all'art. 8 della LR 4 settembre 1981, n. 28
1.
Al primo comma dell'art. 8 della LR n. 28 del 1981 le parole
" Il Consiglio regionale "
vengono così sostituite:
" La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 dicembre 1989

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