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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 21 dicembre 1989

Art. 3
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Programma Regionale di sviluppo nel settore del trasporto pubblico integrato, in un quadro di programmazione coordinata degli interventi tra organi ed Enti statali, regionali e locali ai sensi dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e nell'ambito degli interventi previsti dal comma 10 dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1984, n 887 Sito esterno, dal comma 17 dell'art. 10 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno e dalle successive leggi finanziarie per la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di trasporto delle aree metropolitane, la Regione è autorizzataa a concorrere direttamente e con contributi tecnici o finanziari alla progettazione e alla esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico.
2. Gli interventi di cui sopra consistono in adeguate strutture di servizio per il trasporto da realizzare nelle aree di influenza dei principali centri di interscambio relativi sia alla mobilità ferroviaria che alla rete di servizi di trasporto pubblico, nonchè alla mobilità privata.
3. Detti interventi potranno riguardare altresì, a norma della Legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno, del DPR 27 aprile 1978, n. 384 Sito esterno e della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno, progetti tesi a favorire la realizzazione di speciali infrastrutture che saranno realizzate nel rispetto della norme vigenti in materia, per eliminare, nei luoghi di accesso e di fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, le barriere architettoniche che ostacolano i portatori di handicaps.

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