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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 21 dicembre 1989

Art. 4
1. Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono resi operanti sia per iniziativa diretta della Regione sia mediante specifiche convenzioni da stipularsi con gli Enti locali interessati, l'Ente Ferrovie dello Stato, l'Azienda autonoma delle strade, le Aziende di trasporto pubbliche e private o altri soggetti, pubblici e privati, comunque coinvolti nella erogazione di servizi agli utenti effettivi e potenziali del trasporto pubblico.
2. Le convenzioni riguardanti la realizzaizone delle aree sono informatiche integrate, previste dal comma 1 dell'art. 2, sono predisposte sulla base di intese con il Servizio regionale Informativo e Statistica ai sensi del comma 1 dell'art 14 della LR 26 luglio 1988, n. 30.
3. Le predette convenzioni regolano la progettazione, di massima esecutiva, delle opere ritenute fattibili, nonchè la loro esecuzione, fissando la quota di contributo a carico di ciascun ente e soggetto interessato. 4 La Regione concorre, nella misura massima del 75%, nelle spese di progettazione e/ o esecuzione con contributi finanziari che possono essere erogati agli enti e ai soggetti di cui al comma 1, che assumono la responsabilità della progettazione e/ o dell'esecuzione ed, eventualmente, la posizione di committente.
5. Gli interventi da attuarsi attraverso l'iniziativa diretta della Regione, ove non disciplinati da apposite convenzioni, si svolgono sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
6. Nell'adempimento degli obblighi contrattuali con le convenzioni di cui al presente articolo la Regione è autorizzata ad introitare contributi da parte degli altri soggetti firmatari nel caso che essa stessa debba provvedere direttamente all'esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione.
7. Dette convenzioni dovranno prevedere, fra l'altro, l'entità del concorso finanziario dei singoli soggetti firmatari nei limiti, per quanto riguarda la Regione, di cui al comma 4 del presente articolo, nonchè le relative modalità di erogazione con l'osservanza, per la Regione, delle disposizioni dell'articolo successivo.
8. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

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