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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 21 dicembre 1989

Art. 5
1. Alla liquidazione delle somme erogate dalla Regione, sia per iniziativa diretta sia mediante convenzione, provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai Trasporti e Via di comunicazione allo scopo da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.
2. Le spese per la progettazione delle opere e degli interventi ritenuti ammissibili, comprese quelle per gli studi di fattibilità, sono liquidate nella misura del 50% all'atto del conferimento dell'incarico e a saldo dietro presentazione delle parcelle o delle fatture comprovanti l'incarico svolto.
3. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.

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