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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 21 dicembre 1989

Art. 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 4.300.000.000 nel 1989- 1991, di cui Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 2 dell'Elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per gli esercizi successivi al 1991, ad ulteriori finanziamenti degli interventi in conto capitale previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

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