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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1989, n. 48

INIZIATIVE DI PROMOZIONE, INTEGRAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 21 dicembre 1989

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna riconosce la necessità e l'opportunita di un sistema integrato, finalizzato alla raccolta e alla unificazione delle informazioni relative ai servizi pubblici di trasporto, alla loro organizzazione e alla possibilità di una loro utilizzazione, atto ad orientare e ad assistere l'utente negli spostamenti sul territorio regionale.
2. La Regione a tal fine promuove la partecipazione ed il coordinamento con gli enti ed organismi direttamente o indirettamente interessati alla organizzazione e all'offerta del servizio di trasporto pubblico, per la diffusione all'utenza delle informazioni relative, avvalendosi di mezzi grafici, tipografici, informatici e telematici.
Art. 2
1. La Regione concorre altresì, con la presente legge, ai sensi degli articoli 10 e 16 della LR 26 luglio 1988, n. 30, alla realizzazione di aree informatiche integrate per la pianificazione, la produzione e la gestione del servizio di trasporto pubblico mediante finanziamento in conto capitale, oltre che di spesa corrente.
2. Le strutture informatiche di cui al comma 2 del presente articolo ed al comma 2 dell'articolo 1 debbono essere coerenti e coordinate con il sistema informativo regionale di cui alla LR 26 luglio 1988, n. 30, evitando duplicazione, sfasature ed inutili dispendio di risorse, di materiale e di capacità tecniche ed organizzative.
Art. 3
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dal Programma Regionale di sviluppo nel settore del trasporto pubblico integrato, in un quadro di programmazione coordinata degli interventi tra organi ed Enti statali, regionali e locali ai sensi dell'art. 11 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e nell'ambito degli interventi previsti dal comma 10 dell'art. 8 della Legge 22 dicembre 1984, n 887 Sito esterno, dal comma 17 dell'art. 10 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno e dalle successive leggi finanziarie per la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di trasporto delle aree metropolitane, la Regione è autorizzataa a concorrere direttamente e con contributi tecnici o finanziari alla progettazione e alla esecuzione di infrastrutture di servizio per la intermodalità del trasporto pubblico.
2. Gli interventi di cui sopra consistono in adeguate strutture di servizio per il trasporto da realizzare nelle aree di influenza dei principali centri di interscambio relativi sia alla mobilità ferroviaria che alla rete di servizi di trasporto pubblico, nonchè alla mobilità privata.
3. Detti interventi potranno riguardare altresì, a norma della Legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno, del DPR 27 aprile 1978, n. 384 Sito esterno e della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno, progetti tesi a favorire la realizzazione di speciali infrastrutture che saranno realizzate nel rispetto della norme vigenti in materia, per eliminare, nei luoghi di accesso e di fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, le barriere architettoniche che ostacolano i portatori di handicaps.
Art. 4
1. Gli interventi di cui agli articoli precedenti sono resi operanti sia per iniziativa diretta della Regione sia mediante specifiche convenzioni da stipularsi con gli Enti locali interessati, l'Ente Ferrovie dello Stato, l'Azienda autonoma delle strade, le Aziende di trasporto pubbliche e private o altri soggetti, pubblici e privati, comunque coinvolti nella erogazione di servizi agli utenti effettivi e potenziali del trasporto pubblico.
2. Le convenzioni riguardanti la realizzaizone delle aree sono informatiche integrate, previste dal comma 1 dell'art. 2, sono predisposte sulla base di intese con il Servizio regionale Informativo e Statistica ai sensi del comma 1 dell'art 14 della LR 26 luglio 1988, n. 30.
3. Le predette convenzioni regolano la progettazione, di massima esecutiva, delle opere ritenute fattibili, nonchè la loro esecuzione, fissando la quota di contributo a carico di ciascun ente e soggetto interessato. 4 La Regione concorre, nella misura massima del 75%, nelle spese di progettazione e/ o esecuzione con contributi finanziari che possono essere erogati agli enti e ai soggetti di cui al comma 1, che assumono la responsabilità della progettazione e/ o dell'esecuzione ed, eventualmente, la posizione di committente.
5. Gli interventi da attuarsi attraverso l'iniziativa diretta della Regione, ove non disciplinati da apposite convenzioni, si svolgono sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
6. Nell'adempimento degli obblighi contrattuali con le convenzioni di cui al presente articolo la Regione è autorizzata ad introitare contributi da parte degli altri soggetti firmatari nel caso che essa stessa debba provvedere direttamente all'esecuzione dell'intervento oggetto della convenzione.
7. Dette convenzioni dovranno prevedere, fra l'altro, l'entità del concorso finanziario dei singoli soggetti firmatari nei limiti, per quanto riguarda la Regione, di cui al comma 4 del presente articolo, nonchè le relative modalità di erogazione con l'osservanza, per la Regione, delle disposizioni dell'articolo successivo.
8. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 5
1. Alla liquidazione delle somme erogate dalla Regione, sia per iniziativa diretta sia mediante convenzione, provvede la Giunta regionale o l'Assessore regionale ai Trasporti e Via di comunicazione allo scopo da essa delegato, previa presentazione dei relativi titoli giustificativi.
2. Le spese per la progettazione delle opere e degli interventi ritenuti ammissibili, comprese quelle per gli studi di fattibilità, sono liquidate nella misura del 50% all'atto del conferimento dell'incarico e a saldo dietro presentazione delle parcelle o delle fatture comprovanti l'incarico svolto.
3. Le spese per l'esecuzione delle opere e degli interventi sono liquidate sulla base degli stati di avanzamento con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 6
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a Lire 4.300.000.000 nel 1989- 1991, di cui Lire 800.000.000 a carico dell'esercizio 1989, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500, secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 2 dell'Elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per gli esercizi successivi al 1991, ad ulteriori finanziamenti degli interventi in conto capitale previsti dalla presente legge, si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto previsto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 18 dicembre 1989

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