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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 1
Beni della Regione - Classificazione
1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 Cost Sito esterno I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti cc.
2. Fanno parte del demanio regionali i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 Cc, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonchè in mobili e immobili.
4. Fanno parte del patromonio indispensabile della regione i beni, a qualsiasi titolo acuisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 cc, nonchè tutti gli altri definiti tali da leggi statali e regionali.
5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

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