LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989
Art. 10
Acquisto ed alienazione dei beni immobili
1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di una preventiva stima del valore effettuata dal Servizio Tributi, Demanio e Patrimonio della Giunta regionale o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche. La stima è sottoposta al parere di congruità dell'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 107 del DPR 616/ 77 , e diventa definitiva decorsi inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta da parte della Giunta regionale.