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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 11
Alienazione - Modalità
1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2, e previa autorizzazione concessa con legge regionale.
2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d' asta che non ecceda il decimo del valore di stima. Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante litazione privata o trattativa privata ai sensi dell'art. 55 del RD 17/ 6/ 1909, n. 454.
3. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata:
a) Qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di Lire 100 milioni e ricorrano speciali circostanze di convenienza ed utilità generale;
b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere un diritto di prelazione;
c) qualora i beno oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
4. La trattativa privata è preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste o più soggetti con diritto di prelazione, da gara ufficiosa.

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