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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 12
Permuta di beni immobili
1. La Regione può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata è motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.
2. Alla permuta si applica l'art. 10.

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