Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 15
Autorizzazione alla vendita
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere i beni immobili appartenenti al patrimonio forestale indisponibile non più suscettibili di utilizzazione agricolo - forestale proveniente dal demanio dello Stato e dall'Azienda dello Stato per le foreste demaniali e trasferito alla Regione in forza della Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno e dei decreti del Ministro per l'Agricoltura e Foreste in data rispettivamente 10 maggio 1974, 9 agosto 1978, 10 ottobre 1980. Su tale cessione è preventivamente richiesto il parere dell'ente di gestione del parco interessato o, nel caso non sia ancora costituito, degli enti promotori indicati al secondo comma dell'art. 13 della LR 2 aprile 1988, n. 11. Il parere si intende favorevole se non viene reso entro sei mesi dalla richiesta della Giunta regionale.
2. La disponibilità per la vendita è accertata con provvedimento adottato secondo le procedure previste dall'art. 2.
3. Con le stesse modalità indicate nel precedente comma è altresì autorizzata la cessione di aree, o porzioni di esse, su cui insistono canali demaniali di irrigazione e relative pertinenze trasferite alla Regione in forza della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno e non più destinati allo scopo irriguo pubblico.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a cedere beni immobili appartenenti al patrimonio regionale disponibile provenienti alla Regione da enti soppressi e ad essa assegnati in forza della Legge 18 novembre 1975, n. 764 Sito esterno, del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 Sito esterno e del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
5. Il provvedimento di approvazione dei relativi contratti è adottato dalla Giunta regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare.
6. I proventi delle alienazioni devono essere reinvestiti per l'ampliamento del patrimonio immobiliare o per interventi di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione sullo stesso.

Espandi Indice