LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989
Art. 15
Autorizzazione alla vendita
1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere i beni immobili appartenenti al patrimonio forestale indisponibile non più suscettibili di utilizzazione agricolo - forestale proveniente dal demanio dello Stato e dall'Azienda dello Stato per le foreste demaniali e trasferito alla Regione in forza della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e dei decreti del Ministro per l'Agricoltura e Foreste in data rispettivamente 10 maggio 1974, 9 agosto 1978, 10 ottobre 1980. Su tale cessione è preventivamente richiesto il parere dell'ente di gestione del parco interessato o, nel caso non sia ancora costituito, degli enti promotori indicati al secondo comma dell'art. 13 della LR 2 aprile 1988, n. 11. Il parere si intende favorevole se non viene reso entro sei mesi dalla richiesta della Giunta regionale.
2. La disponibilità per la vendita è accertata con provvedimento adottato secondo le procedure previste dall'art. 2.
3. Con le stesse modalità indicate nel precedente comma è altresì autorizzata la cessione di aree, o porzioni di esse, su cui insistono canali demaniali di irrigazione e relative pertinenze trasferite alla Regione in forza della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e non più destinati allo scopo irriguo pubblico.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a cedere beni immobili appartenenti al patrimonio regionale disponibile provenienti alla Regione da enti soppressi e ad essa assegnati in forza della Legge 18 novembre 1975, n. 764 , del DPR 15 gennaio 1972, n. 10 e del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .
5. Il provvedimento di approvazione dei relativi contratti è adottato dalla Giunta regionale, previa informazione alla competente Commissione consiliare.
6. I proventi delle alienazioni devono essere reinvestiti per l'ampliamento del patrimonio immobiliare o per interventi di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione sullo stesso.