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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 16
Modalità
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, secondo comma, la Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni indicati nel precedente art. 15 con il sistema della trattativa privata nei casi e con le modalità individuate dall'art. 11 quando l'acquirente sia concessionario o locatario o affittuario, od abbia comunque in uso il bene immobile da alienare. La richiesta di cessione in proprietà può essere avanzata anche da un componente il nucleo familiare che alla data di entrata in vigore della presente legge occupi l'immobile da almeno due anni.
2. La cessione in proprietà degli immobili adibiti ad uso abitativo è effettuata a trattativa privata diretta quando per i soggetti indicati nel precedente comma ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) non abbiano la disponibilità, nell'ambito della regione Emilia- Romagna, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; l'adeguatezza dell'alloggio è definita dalla lett. c) dell'art. 3 della LR 14 marzo 1984, n. 12;
b) occupino continuativamente l'alloggio da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Con la medesima procedura si provvede alla cessione degli immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti ad uso turistico - commerciale.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, gli immobili adibiti ad uso abitativo sono ceduti in proprietà con la procedura indicata nel quarto comma dell'art. 11.
4. Le domande dei soggetti interessati devono pervenire alla Regione - a pena di decadenza - entro il termine massimodi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Giunta regionale può cedere inoltre i beni ricompresi nelle categorie indicate nell'art. 15 con il sistema della trattativa privata diretta ai Comuni interessati che ne facciano richiesta nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione. Con il medesimo sistema e alle stesse condizioni i predetti beni immobili possono essere ceduti in proprietà anche ad altri Enti pubblici, o Enti privati non perseguenti finalità lucrative che ne abbiano legalmente l'uso alla data di entrata in vigore della presente legge e che si impegnino a destinare i beni stessi alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

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