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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 17
Pagamento del corrispettivo
1. Il versmanto del corrispettivo d' acquisto dei beni indicati nell'art. 15 da parte dell'acquirente può essere fatto in forma rateale.
2. Il richiedente deve anticipare in contanti non meno del 25% del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali posticipare in numero non superiore a dieci; sull'importo rateale si applicano gli interessi calcolati ad un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri sul conto unico di Tesoreria regionale.
3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

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