LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11
DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989
Art. 18
Prezzo di cessione
1. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili indicati all'art. 15 effettuata sulla base di una perizia di stima eseguita ai sensi dell'art. 10.
2. Nella cessione effettuata in base all'art. 16 la Regione, per la determinazione del prezzo, terrà conto in detrazione delle eventuali migliorie apportate all'immobile da parte dell'acquirente che siano formalmente documentate. Si applicano i criteri di valutazione fissati nell'art. 1592 cc.