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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 2
Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria ad altra
1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 2 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria ad un' altra.
3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità, e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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