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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 3
Inventario dei beni regionali
1. I beni della Regione sono descritti in inventari.
2. L'inventario generale è tenuto presso il Servizio tributi, demanio e patrimonio ed aggiornato a cura dello stesso.
3. L'inventario generale è composto da:
a) inventario dei beni demaniali;
b) inventario dei beni immobili e patrimoniali;
c) inventario dei beni mobili patrimoniali.
4. Al fine della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati al Servizio Tributi, Demanio e Patrimonio.
5. L'inventario dei beni del demanio regionali consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
h) la durata di tale destinazione;
i) la destinazione urbanistica.
7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto, a norma del Regolamento regionale per il funzionamento dei Servizi di Provveditorato e delle Casse economali, dal Servizio Provveditorato che cura periodicamente la trasmissione dei relativi dati al Servizio Tributi, Demanio e Patrimonio per il loro inserimento nell'inventario generale.
8. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto modalità e strumenti per le rilevazioni inventariali stabilendo, di norma, il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

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