Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 5
Ricognizione periodica dei beni
1. I beni regionali demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
2. Le ricognizioni periodiche sono effettuate a scadenze, non superiori a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applica il Regolamento regionale per il funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati della ricognizione dei beni effettuata in sede di prima applicazione della presente norma.

Espandi Indice