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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 6
Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali
1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.
2. L'atto di concessione, adottato della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del beni e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.
4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso.
5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di eletrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.
6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indosponibili, previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

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