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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 7
Contratto di affitto, locazione, comodato, uso
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.
2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.
3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso a enti pubblici, e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettino e generale.

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