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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Art. 8
Gestione degli immobili destinati ad abitazione
1. I beni immobili del patrimonio disponibile destinati ad abitazione di priprietà della Regione non utilizzati come alloggi di servizio sono affidati mediante apposita convenzione alla gestione degli Istituti autonomi per le case poplari( IACP) competenti per territorio.
2. Gli IACP assumono con l'atto di attribuzione della gestione gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria e ogni altro onere ed obbligo gravante sugli immobili.
3. L'amministrazione degli immobili è regolata dalla disciplina legislativa statale e regionale dell'edilizia residenziale pubblica. Si applicano, in particolare, all'assegnazione degli alloggi e ai connessi provvedimenti negativi l'art. 3 e seguenti della LR 14 marzo 1984, n. 12

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