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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1989, n. 11

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 25 del 13 aprile 1989

Capo I
CLASSIFICAZIONE E INVENTARI
Art. 1
Beni della Regione - Classificazione
1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 Cost Sito esterno I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti cc.
2. Fanno parte del demanio regionali i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 Cc, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.
3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonchè in mobili e immobili.
4. Fanno parte del patromonio indispensabile della regione i beni, a qualsiasi titolo acuisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 cc, nonchè tutti gli altri definiti tali da leggi statali e regionali.
5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.
Art. 2
Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria ad altra
1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 2 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.
2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria ad un' altra.
3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità, e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3
Inventario dei beni regionali
1. I beni della Regione sono descritti in inventari.
2. L'inventario generale è tenuto presso il Servizio tributi, demanio e patrimonio ed aggiornato a cura dello stesso.
3. L'inventario generale è composto da:
a) inventario dei beni demaniali;
b) inventario dei beni immobili e patrimoniali;
c) inventario dei beni mobili patrimoniali.
4. Al fine della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati al Servizio Tributi, Demanio e Patrimonio.
5. L'inventario dei beni del demanio regionali consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
6. L'inventario dei beni patrimoniali immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:
a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
h) la durata di tale destinazione;
i) la destinazione urbanistica.
7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto, a norma del Regolamento regionale per il funzionamento dei Servizi di Provveditorato e delle Casse economali, dal Servizio Provveditorato che cura periodicamente la trasmissione dei relativi dati al Servizio Tributi, Demanio e Patrimonio per il loro inserimento nell'inventario generale.
8. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto modalità e strumenti per le rilevazioni inventariali stabilendo, di norma, il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.
Art. 4
Beni mobili
1. I beni mobili della Regione sono disciplinati quanto alla loro acquisizione, utilizzazione, conservazione ed alienazione delle disposizioni dal Regolamento regionale per il funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali. Lo stesso regolamento disciplina la nomina dei consegnatari dei beni mobili e relative attribuzioni nonchè le modalità di controllo e di ispezione e della dichiarazione di fuori uso.
2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.
3. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati finchè non ne abbiano ottenuto il legale discarico. Essi hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni stessi. Accertano i danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a subconsegnatari se non quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.
Art. 5
Ricognizione periodica dei beni
1. I beni regionali demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
2. Le ricognizioni periodiche sono effettuate a scadenze, non superiori a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applica il Regolamento regionale per il funzionamento dei servizi di provveditorato e delle casse economali.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati della ricognizione dei beni effettuata in sede di prima applicazione della presente norma.

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