LEGGE REGIONALE 27 maggio 1989, n. 19
ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Convenzioni
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità private l'ente di gestione del Parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali di si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del Parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.