LEGGE REGIONALE 27 maggio 1989, n. 19
ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Annessi:
INDICE
Art. 1 -
Istituzione del parco regionale e finalità
Art. 2 -
Strumenti di pianificazione
Art. 3 -
Attuazione del Parco di Monte Sole
Art. 4 -
Consorzio obbligatorio del parco
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
Art. 6 -
Comitato per la ricerca e consulenza storica
Art. 7 -
Promozione e coordinamento regionale
Art. 8 -
Convenzioni
Art. 9 -
Indennizzi
Art. 10 -
Vigilanza e sanzioni
Art. 11 -
Norme finanziarie
Art. 11 bis - Disposizioni finali
Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. Con la presente legge è istituito il Parco Storico di Monte Sole. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva e alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del Parco, ricomprendendo comunque tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei quali si vuol mantenere viva la memoria.
2. Finalità del Parco sono:
a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;
b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana e in particolare della brigata "Stella rossa", per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi accaduti nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante territorio tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista contro inermi popolazioni, l'eccidio spietato di uomini, donne, vecchi e bambini, nel quale si attuò il sacrificio di intere comunità;
c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare assegnata alla città di Marzabotto e approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina di morte. In particolare vanno promossi studi, ricerche, incontri che, approfondendo la conoscenza dei fatti e delle loro cause più influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida e attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni pur pallido indizio di rinascita di un "sistema di morte e di sterminio" finchè vi sia tempo, e in questo modo offrire alle giovani generazioni una vera e propria "scuola di pace" che sappia indicare le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, che furono tanto vivi nella popolazione locale che animò la Resistenza, che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e che devono essere instancabilmente affermati;
d) sostenere tutte quelle attività sociali, economiche e produttive che - compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale - possono contribuire a riportare la vita tramite la pacifica attività umana, laddove si volle seminare morte e distruzione sotto l'impulso dell'ambiente ideologia del Terzo Reich.
3. Tali finalità si inquadrano nella volontà di sviluppare i valori umani e sociali che ispirarono uomini e donne di ogni convinzione politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione sociale nel corso della lotta di liberazione, nell'unità più larga tra i combattenti e le comunità locali, con il comune obiettivo di restituire la libertà a tutto il popolo e piena dignità alla Nazione.
4. La Regione, la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, uniformeranno la loro azione agli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente storico-naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate nella presente legge.
Art. 2
(abrogati commi 1 e 2 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Strumenti di pianificazione
1. abrogato.
2. abrogato.
3. Il piano territoriale del Parco prevede, oltre alle altre zone territoriali omogenee, anche la "zona del Memoriale", nella quale si concentrarono i più significati eventi storici dei quali si vuole ricostruire, conservare e diffondere la memoria. Vi si prevede il recupero delle testimonianze di vita e dell'ambiente circostante e la costruzione delle strutture necessarie per dar vita concretamente alla "scuola di pace" per le nuove generazioni indicate alla finalità di cui all'art. 1.
Art. 3
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Attuazione del Parco di Monte Sole
1. abrogato.
Art. 4
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Consorzio obbligatorio del parco
1. abrogato.
Art. 5
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Comitato tecnico-scientifico
1. abrogato.
Art. 6
(abrogato comma 3 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Comitato per la ricerca e consulenza storica
1. Date le rilevanti valenze storiche connesse all'attuazione del Parco, è istituito, per nomina dell'ente di gestione, un Comitato di nove membri da comporsi con qualificati esperti su discipline storiche, umanistiche e sociali, indicati dai Comuni interessati e dalla Provincia di Bologna di concerto con il "Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto".
2. Compito del Comitato per la ricerca e consulenza storica è quello di svolgere una approfondita ricerca storica e sociale sulla nascita e lo sviluppo della Resistenza, nel più ampio contesto territoriale entro cui si situa il Parco, nonché di ricostruire con chiaro rigore scientifico, la sequenza degli eccidi perpetrati nel 1944 unitamente ad ogni altro episodio e circostanza relativi a quegli eventi nello spirito delle finalità e volontà espresse nell'art. 1.
3. abrogato.
Art. 7
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Promozione e coordinamento regionale
1. abrogato.
Art. 8
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Convenzioni
1. abrogato.
Art. 9
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Indennizzi
1. abrogato.
Art. 10
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Vigilanza e sanzioni
1. abrogato.
Art. 11
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Norme finanziarie
1. abrogato.
Art. 11 bis
(aggiunto da art. 30 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.
Annessi: