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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1989, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 novembre 1992 n. 40

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. Con la presente legge è istituito il Parco Storico di Monte Sole. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva e alla zonizzazione si procederà in sede di approvazione del piano territoriale del Parco, ricomprendendo comunque tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei quali si vuol mantenere viva la memoria.
2. Finalità del Parco sono:
a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonché realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;
b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana e in particolare della brigata "Stella rossa", per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi accaduti nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante territorio tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista contro inermi popolazioni, l'eccidio spietato di uomini, donne, vecchi e bambini, nel quale si attuò il sacrificio di intere comunità;
c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare assegnata alla città di Marzabotto e approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina di morte. In particolare vanno promossi studi, ricerche, incontri che, approfondendo la conoscenza dei fatti e delle loro cause più influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida e attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni pur pallido indizio di rinascita di un "sistema di morte e di sterminio" finchè vi sia tempo, e in questo modo offrire alle giovani generazioni una vera e propria "scuola di pace" che sappia indicare le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, sulla base delle esperienze del passato nonché sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, che furono tanto vivi nella popolazione locale che animò la Resistenza, che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e che devono essere instancabilmente affermati;
d) sostenere tutte quelle attività sociali, economiche e produttive che - compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale - possono contribuire a riportare la vita tramite la pacifica attività umana, laddove si volle seminare morte e distruzione sotto l'impulso dell'ambiente ideologia del Terzo Reich.
3. Tali finalità si inquadrano nella volontà di sviluppare i valori umani e sociali che ispirarono uomini e donne di ogni convinzione politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione sociale nel corso della lotta di liberazione, nell'unità più larga tra i combattenti e le comunità locali, con il comune obiettivo di restituire la libertà a tutto il popolo e piena dignità alla Nazione.
4. La Regione, la Provincia di Bologna, la Comunità montana dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, uniformeranno la loro azione agli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente storico-naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate nella presente legge.

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