LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27
NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 16 agosto 1989
Titolo III
SERVIZI ALLE FAMIGLIE ALLA DONNA E ALL'INFANZIA
Art. 10
Interventi socio - educativi per la prima infanzia
1. Ad integrazione di quanto previsto nella LR 7 marzo 1983, n. 15, i servizi socio - educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali.
2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lett. d), del primo comma dell'art. 3, la Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio - educativi per la prima infanzia tese a:
a) garantirne modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;
b) potenziare gli asili nido esistenti, laddove si è in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscano servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione e attraverso l'apporto del volontaritato e di attività sociali di autorganizzazione;
c) attivare anche attraverso l'utilizzo delle strutture esistenti, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;
d) caratterizzare complessivamente tali servizi come centri educativi di territorio in grado di elaborare una pluralità di prestazioni ed una più elevata cultura dell'infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei genitori, del volontariato e della comunità locale;
e) favorire la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico - organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio - educative rivolte all'infanzia, non coperte dall'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autorganizzate.
3. Per la realizzazione dei programmi di cui al secondo comma sono destinate risrse finanziarie specifiche nell'ambito dei fondi di cui alle Leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 21 giugno 1978, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 11
Centro per le famiglie
1. Al fine di sostenere gli impegni e le responsabilità dei genitori la Regione promuove e incentiva l'istituzione, in via sperimentale, da parte dei Comuni, di centri per le famiglie con bambini aventi lo scopo di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse pubbliche, private solidaristiche, favorire iniziative sociali di mutuo aiuto.
2. I centri svolgono in particolare:
a) censimento dei bisogni e dei servizi inerenti i compiti di cura dei bambini e di organizzazione della vita quotidiana delle famiglie nonchè promozione e coordinamento delle risorse con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini portatori di handicap;
b) promozione di supporti organizzativi e tecnici ed erogazioni di contributi economici a favore di gruppi e famiglie che realizzano iniziative di mutuo aiuto in ordine all'impegno di cura e di educazione dell'infanzia;
c) informazione in ordine alla legislazione, ai servizi e alle risorse attinenti la condizione femminile, l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, il diritto di famiglia, la maternità, la paternità e l'infanzia;
d) realizzazione di iniziative promozionali, di studio e di ricerca sulla condizione dell'infanzia, sulla prevenzione della violenza e dei maltrattamenti contro i minori, sulla condizione femminile e delle famiglie, con particolare riguardo alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura verso i figli.
Art. 12
Istituzione dei centri
1. Al fine dell'istituzione dei centri di cui al precedente art. 11 la Giunta regionale emana, entro un anno dalla approvazione della presente legge, apposite direttive che individuano tempi di attuazione, criteri organizzativi e modalità di coordinamento con le attività dei consultori familiari.
2. I Comuni possono deliberare di gestire in forma associata il centro per le famiglie secondo le modalità di cui al Titolo IV della LR 12 gennaio1985, n. 2. In tal caso l'attività del centro rientra nelle competenze tecnico - funzionali del Servizio sociale dell'Unità sanitaria locale.
3. I Comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione delle attività del centro, convenzioni con soggetti non istituzionali di cui agli artt. 14 e 16 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 con le modalità di cui all'art 20 della medesima legge, nonchè con associazioni, fondazioni e istituzioni private, anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) legale rappresentanza nel territorio regionale;
b) assenza di scopo di lucro;
c) fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dalla presente legge;
d) aver svolto da almeno un anno attività di informazione, di consulenza e di supporto ai singoli in ordine alle tematiche di cui alle lett. c) e d) del precedente art. 11.
4. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma viene fatto con le procedure previste dagli articoli 15 e 17 della LR 12 gennaio 1985, n. 2 dai soggetti che istituiscono il centro.
5. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dall'art. 41 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.
Art. 13
Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia
1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento degli interventi psico - sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti dicoppia e di convivenza familiare.
2. In tal senso le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, prevedono la qualificazione e lo sviluppo degli interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per:
a) difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia anche con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza;
b) problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli;
c) problemi di separazione e divorzio con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente;
d) problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.
3. Le Unità sanitarie locali devono prevedere specifici piani di aggiornamento per gli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, con criteri e metodologie finalizzati al miglioramento delle competenze di consulenza relazionale e in materia di diritto di famiglia.
Art. 14
Iniziative promozionali rivolte alle donne
1. Al fine di promuovere uguali opportunità fra uomo e donna, la Regione coordina e finanzia progetti, nell'ambito dei programmi di cui alle leggi di seguito indicate, e tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per la realizzazione della parità, rivolti prioritariamente alle donne riguardanti in particolare:
a) aggiornamento, riqualificazione, riorientamento e riconversione professionale ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
b) iniziative culturali e di educazione permanente ai sensi delle Leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e successive integrazioni e modificazioni, e 25 gennaio 1983, n. 6;
c) costituzione e primo sviluppo di cooperative, forme associative, imprese artigiane o altre imprese (ditte individuali o società di persone), costituite da donne o a forte incidenza di manodopera femminile, ai sensi della LR 10 settembre 1987, n. 29;
d) sperimentazione di azioni positive, ai sensi della LR 10 settembre 1987, n. 29, per l'ingresso o il rientro delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità, caratterizzati anche da particolare flessibiltà dei tempi lavorativi.
2. La Regione e gli Enti locali realizzano apposite e mirate iniziative di informazione sui programmi e sulle attività poste in essere ai sensi del presente articolo.