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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2008
2. Testo Coordinato13/03/2003
3. Testo Coordinato14/01/2000
4. Testo Originale16/08/1989

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2008

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Titolo IV
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 15
Programmazione socio-assistenziale
1. Nell'ambito del piano socio-assistenziale di cui all'art. 38 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 recante norme sul riordino e la programmazione delle funzioni di assistenza sociale, la Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno delle decisioni procreative, delle gravidanze e delle maternità in situazioni di difficoltà sociale, degli impegni educativi e di cura dell'infanzia individuando uno specifico progetto obiettivo "famiglia-procreazione-infanzia" coordinato e integrato con il Piano sanitario.
2. I piani socio-assistenziali locali di cui all'art. 39 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, nonché i programmi attuativi dei Comuni singoli o associati, definiscono, per la realizzazione di quanto previsto nel precedente comma, un analogo progetto-obiettivo che faccia anche riferimento ai servizi socio-educativi per l'infanzia e allo sviluppo di risorse e interventi promozionali a supporto degli impegni dei genitori e dei parenti.
Art. 16
Finalità degli interventi socio-assistenziali
1. In relazione agli obiettivi del piano socio-assistenziale, di cui all'art. 38 della L.R 12 gennaio 1985, n. 2, le Unità sanitarie locali predispongono ed attivano, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, un sistema articolato di prestazioni socio-assistenziali che assicuri il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita; favorisca il benessere psico-fisico del bambino nel proprio ambiente familiare; sia in grado di affrontare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle decisioni procreative, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 Sito esterno.
2. Le prestazioni socio-assistenziali devono tendere anche alla promozione dell'autonomia delle persone, al sostegno delle competenze di cura ed educazione dei figli e alla promozione della corresponsabilità dei genitori.
3. Le prestazioni di cui al primo comma sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche con l'apporto dei soggetti non istituzionali di cui al Titolo III della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 e con le modalità previste nel medesimo titolo.
4. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, le Unità sanitarie locali garantiscono la massima tempestività degli interventi onde evitare pregiudizio alla prosecuzione della gravidanza, alla maternità e alla cura dei figli, promuovono l'attivazione e il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private, di volontariato e di mutuo aiuto impegnate per la tutela sociale della maternità e dell'infanzia, nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza di cui all'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
Art. 17
Tipologia degli interventi socio-assistenziali
1. Con riferimento alle finalità ed alle modalità indicate nel precedente articolo 16, gli interventi socio- assistenziali posti in essere dalle Unità sanitarie locali consistono, fra l'altro: nell'assistenza economica, nei prestiti sull'onore, nell'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico, nell'assistenza di tipo socio- educativo, anche domiciliare, nella disponibilità di strutture residenziali per gestanti, donne sole o con figli, in soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie.
2. L'assistenza economica consiste nella erogazione di contributi in denaro, continuativi o una tantum, in favore di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone sole o con figli e di famiglie con bambini, in situazioni di non autonomia economica temporanea,comprensive anche di eventuali oneri per l'accesso ai servizi socio- educativi per la prima infanzia.
3. I prestiti sull'onore consistono nella concessione, attraverso apposite convenzioni con istituti di credito, di prestiti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati. L'onere degli interessi è a carico del soggetto erogatore; il credito può essere concesso in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie a favore dei soggetti di cui al precedente secondo comma, ed in luogo delle erogazioni ivi previste.
4. L'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico consiste nell'attività di aiuto in favore di famiglie con bambini, donne gestanti o madri che, per motivi sanitari, di pesante carico familiare o per problemi di tipo educativo, hanno difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.
5. L'assistenza socio-educativa consiste nell'attivazione di piani di intervento in grado di promuovere l'acquisizione e il miglioramento delle capacità educative di genitori che al riguardo presentano gravi difficoltà.
6. Le strutture residenziali sono finalizzate anche all'accoglienza temporanea di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di donne sole o con figli per le quali si sia resa incompatibile la permanenza nel proprio nucleo di convivenza anche a causa di maltrattamenti e violenza.
7. Le soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie consistono nel ricorso a cittadini e a famiglie disponibili all'accoglienza temporanea o a forme diversificate di supporto in favore di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di donne sole o con figli con problemi di autonomia personale nonché di famiglie con problemi di emarginazione sociale.
8. La Regione concorre alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo con i fondi di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
Art. 18
Situazione a grave difficoltà sociale
1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 16, le Unità sanitarie locali assicurano piani di intervento, diretto o convenzionato, che prevedano misure specifiche per situazioni personali e familiari che presentano gravi difficoltà sociali.
2. Sono considerate, tra le altre, situazioni di grave difficoltà sociale quelle in cui uno o entrambi i genitori, donne sole, gestanti o madri, presentano gravi problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale.
3. I piani di intervento, caratterizzati da una pluralità di risposte sanitarie e socio-assistenziali, devono prevedere la massima tempestività degli interventi attraverso strumenti idonei ad evidenziare le situazioni di bisogno nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza, previsti all'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2. Tali piani devono inoltre prevedere un coordinamento tecnico da parte di uno dei servizi interessati.
Art. 19
Integrazione degli interventi
1. Al fine di garantire la globalità e l'unitarietà delle prestazioni, il Comitato di gestione e l'Ufficio di direzione, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dagli artt. 21 e 37 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, assicurano mediante appositi provvedimenti, l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali.
2. Per la realizzazione, a livello distrettuale, dell'integrazione di cui al comma precedente, la Regione promuove e incentiva progetti sperimentali delle Unità sanitarie locali e provvede alla ripartizione dei fondi relativi secondo le modalità stabilite dalla legge di approvazione del Piano sanitario regionale e dal Piano socio-assistenziale regionale.
3. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere una organizzazione coordinata dei servizi e delle attività distrettuali sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia, la maternità, e l'infanzia e in particolare:
a) momenti unitari di programmazione e verifica della prestazioni distrettuali sanitarie e socio-assistenziali;
b) tendenziale accorpamento degli interventi sanitari e socio- assistenziali in un unica sede di erogazione;
c) iniziative comuni di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito.

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

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