Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/07/2008
2. Testo Coordinato13/03/2003
3. Testo Coordinato14/01/2000
4. Testo Originale16/08/1989

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/07/2008

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27

NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE SCELTE DI PROCREAZIONE ED AGLI IMPEGNI DI CURA VERSO I FIGLI

Titolo V
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 20

(aggiunto comma 2 bis da art. 1 L.R. 25 gennaio 1993 n. 8)

Esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali a collocazione territoriale
1. Il complesso degli interventi sanitari e socio-assistenziali delle Unità sanitarie locali a collocazione territoriale di cui alla presente legge deve essere assicurato dal Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva e dal Servizio sociale di cui, rispettivamente, agli artt.27 e 40 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 e all'art. 25 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Gli interventi sanitari di cui al precedente comma sono attuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva nell'ambito delle attività consultoriali; gli interventi a carattere socio-assistenziale sono attuati dal Servizio sociale nell'ambito delle attività consultoriali o di altre articolazioni del servizio medesimo di cui all'art. 25 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
2 bis. Gli interventi socio-assistenziali previsti al comma 3 dell'articolo 17 possono essere gestiti anche dai singoli Comuni nell'ambito della loro attività socio-assistenziale.
Art. 21
Attività dei consultori familiari
1. In attuazione delle finalità stabilite nelle Leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 nonché delle previsioni del Piano sanitario regionale e nell'ambito dell'organizzazione dei servizi delle Unità sanitarie locali di cui alle Leggi regionali 3 gennaio 1980, n. 1 e 12 gennaio 1985, n. 2, in base a direttive della Giunta regionale, le attività principali dei consultori familiari riguardano:
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in materia di tutela sociale della maternità, sulle modalità necessarie per il loro rispetto;
b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali, pubblici e di soggetti non istituzionali, operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;
c) l'attività di informazione e consulenza sui temi della sessualità;
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la procreazione responsabile, la consulenza e la somministrazione di contraccettivi, l'informazione e la consulenza sulla regolazione e il controllo della fertilità;
e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza e della maternità e l'assistenza domiciliare al puerperio;
f) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza, secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 Sito esterno;
g) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà e alla menopausa;
h) gli interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori femminili;
i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e divorzio anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;
l) l'assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale;
m) l'assistenza psicologica e sociale nei confronti dei minorenni che intendono contrarre matrimonio, prestando, se richiesta, collaborazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 84 C.C;
n) l'attività di informazione, di educazione alla salute e di promozione sociale sulle tematiche sopra indicate con particolare riferimento alla procreazione responsabile, alle problematiche familiari e dei genitori.
2. In riferimento all'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e all'art. 18 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 i Comuni singoli o associati prevedono modalità di informazione e di consultazione in ordine alle attività dei consultori familiari con gli utenti, i cittadini, organizzazioni, associazioni, movimenti presenti sul territorio e impegnati sulle tematiche di cui al presente articolo.
Art. 22
Servizi consultoriali di soggetti non istituzionali
1. I consultori familiari istituiti da parte di soggetti non istituzionali di cui agli artt. 14 e 16 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 con finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, svolgono una funzione pubblicamente rilevante secondo le finalità di cui alla Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno.
2. Ferma restando la libertà e l'autonomia dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio consultoriale, i soggetti di cui al precedente comma i quali intendano istituire un consultorio familiare ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno devono essere espressamente autorizzati, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma successivo.
3. I requisiti a cui il rilascio della autorizzazione è subordinata sono:
- l'assicurazione dello svolgimento delle attività previste della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno secondo le sue finalità;
- l'assenza di scopo di lucro ai sensi della lett. b), dell'art. 2 della predetta Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno;
- l'impiego di personale qualificato professionalmente secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 29 luglio 1975, n. 405 Sito esterno;
- la disponibilità di locali e attrezzature aventi caratteristiche tecniche e sanitarie sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività del consultorio, con riguardo anche all'esigenza di riservatezza degli utenti. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve documentare:
- la natura giuridica del richiedente;
- il tipo di prestazioni che si intendono erogare;
- le generalità ed i titoli professionali degli operatori impiegati;
- il nominativo del responsabile tecnico;
- la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- la descrizione e la destinazione dei locali e delle attrezzature. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, previa diffida, per il venir meno dei requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata. Ai fini della vigilanza sull'attività del consultorio e della verifica della permanenza dei requisiti sulla cui base l'autorizzazione è stata rilasciata i soggetti autorizzati trasmettono, entro il 30 aprile, ai Comuni territorialmente competenti una relazione descrittiva delle attività svolte e comunicano alla stessa Amministrazione, senza ritardo, le eventuali modificazioni intervenute nella organizzazione della struttura.
4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione, la sospensione, la revoca della stessa nonché le funzioni di vigilanza sui servizi consultoriali indicati nel presente articolo sono delegate ai Comuni. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, si avvale dei servizi dell'Unità sanitaria locale, dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza.
5. In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, sentito il Comune competente, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
6. La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti o di uno solo dei delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n.6 recante "Norme sul riordino istituzionale".
Art. 23
Rapporti e convenzioni con i consultori gestiti da soggetti non istituzionali
1. Ai soggetti non istituzionali che gestiscono consultori familiari è data facoltà di iscriversi nei registri dei soggetti privati o del volontariato a norma degli artt. 15 e 17 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, al fine di favorire il loro apporto al perseguimento delle finalità della presente legge.
2. I soggetti non istituzionali, iscritti nei registri di cui al precedente comma, sono informati e consultati sui programmi regionali e locali di maggior rilievo nei settori di specifica attività, hanno altresì titolo alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalla Regione, a proporre programmi ed iniziative, a richiedere il convenzionamento di cui ai successivi commi.
3. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale e del Piano socio-assistenziale regionale nonché alle previsioni dei piani attuativi e locali in ordine alle risorse esistenti, al loro pieno utilizzo e alle esigenze, le Unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con consultori privati, che svolgano le attività di cui al precedente art 21 e siano già in funzione da almeno due anni, anche al fine di sostenere la sperimentazione di nuove metodologie e forme di intervento. Le Unità sanitarie locali possono stipulare le convenzioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del Piano socio- assistenziale regionale e dei piani locali.
4. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in base ad uno schema-tipo emanato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e prevedere l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali con livelli qualitativi non inferiori a quelli dei corrispondenti presidi e servizi pubblici.
5. I compiti di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 22 maggio 1978, n. 194 Sito esterno sono riservati in ogni caso ai soggetti ivi indicati e non possono essere oggetto delle convenzioni di cui al presente articolo.
Art. 24
Aggiornamento del personale
1. Con riferimento alle Leggi regionali 24 luglio 1979, n. 19, 2 novembre 1983, n. 39 e 31 gennaio 1987, n. 5 e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul personale del pubblico impiego, la Regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e sociale delle Unità sanitarie locali e dei Comuni singoli o associati impegnato nella attuazione degli obiettivi della presente legge in particolare di quelli di tipo innovativo.
2. Al riguardo la Regione promuove e incentiva progetti sperimentali di aggiornamento che rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge. Al fine di promuovere tali progetti la Regione può anche collaborare con l'Università e avvalersi di Enti o Istituti pubblici e privati, nonché di soggetti non istituzionali specificamente qualificati, operanti in materia di formazione professionale.
3. La Regione può inoltre dare contributi a Enti o Istituti pubblici e privati nonché a soggetti non istituzionali, operanti in materia di formazione professionale, specificamente qualificati, per ricerche, studi e sperimentazioni inerenti lo sviluppo della professionalità degli operatori impegnati nella realizzazione della presente legge.
4. In relazione a quanto previsto al primo e al secondo comma del presente articolo ed ai sensi degli artt. 17 e 21 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39, le Unità sanitarie locali ed i Comuni singoli o associati definiscono un programma complessivo di attività di aggiornamento, dirette o convenzionate, che preveda in modo articolato obiettivi, contenuti e metodologie formative, tempi di attuazione e individuazione dei soggetti coinvolti.
5. Le Province, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena esercitano le funzioni di coordinamento delle attività dei Comuni singoli o associati e delle Unità sanitarie locali.
Art. 25
Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio per le politiche sociali
abrogato
Art. 26
Conferenza regionale sulle famiglie
1. Al fine di acquisire elementi utili alla elaborazione dei programmi regionali nelle materie disciplinate dalla presente legge, la Giunta regionale indice periodicamente una conferenza regionale sulle famiglie cui partecipano le Province, i Comuni, le Unità sanitarie locali, le Università, i soggetti di cui all'art. 22 e i soggetti indicati al comma 3 del precedente art. 12.
2. La conferenza ha il compito di:
a) discutere la situazione delle famiglie nel territorio regionale;
b) esaminare le politiche attuate e l'attività dei servizi con particolare attenzione ai problemi emergenti;
c) esprimere orientamenti rispetto all'aggiornamento e alla ridefinizione delle politiche regionali e nazionali sulle famiglie.
Art. 27
Relazioni periodiche
1. La Giunta regionale, avvalendosi del contributo delle sezioni speciali di cui all'art. 25 della presente legge, predispone e sottopone ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 28

(sostituita lettera d) del comma 1 da art. 54 L.R. 12 marzo 2003 n. 2 poi

abrogate lett. c) e g) comma 1 da art. 64 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvede:
a) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche e mediante l'utilizzo del Fondo sanitario regionale per quanto concerne le iniziative per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle Unità sanitarie locali previsti dall'art. 4, gli interventi specifici per i giovani previsti dall'art. 5, gli interventi di prevenzione dell'abortività spontanea e di cura della sterilità previsti dal primo comma dell'art. 6, gli interventi in materia di controllo delle malattie congenite ed ereditarie previsti dall'art. 7, le attività in materia di tutela psico-affettiva della nascita previste al terzo e quarto comma dell'art. 9, i progetti sperimentali di distretti previsti dal secondo comma dell'art. 19, le funzioni sanitarie e a rilievo sanitario previste dall'art. 21;
b) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla L.R. 25 marzo 1983, n. 12 "Promozione della ricerca sanitaria finalizzata", per quanto concerne le attività di ricerca previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 6 e dal secondo comma dell'art. 7;
c) abrogato
d) mediante l'utilizzo del Fondo sociale regionale;
e) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, articoli 41 e 42, per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 17;
f) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche, mediante utilizzo del fondo sanitario regionale relativamente agli operatori iscritti nei ruoli nominativi regionali, e mediante utilizzazione del fondi di cui al secondo comma dell'art. 24 della L.R. 2 novembre 1983, n. 39 "Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei Servizi sociali e sanitari" e successive modifiche e integrazioni, relativamente agli operatori sociali, per quanto concerne le attività di aggiornamento professionale previste dal terzo comma dell'art. 13 e dall'art. 24;
g) abrogato
h) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alle leggi regionali indicate dall'art. 14 della presente legge per quanto concerne le iniziative promozionali rivolte alle donne previste nel medesimo articolo;
i) mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a pubblicazioni, rassegne e documentazioni nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 per quanto concerne l'attività di informazione di cui al 2° comma dell'art. 3, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.31, o della legge finanziaria regionale a norma dell'art.13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n.31.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione della conferenza sulle famiglie prevista dall'art. 26, la Regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 41, lettera a), della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 nonché mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a studi, indagini, consulenze, collaborazioni e per l'organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 29
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 10 giugno 1976, n. 22 concernente l'istituzione del Servizio per la procreazione libera e responsabile.
2.
Sono inoltre abrogate le parole: di cui all'art. 27 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1; di cui all'art. 22, 1° comma, 1° alinea della L.R.. 12 gennaio 1985, n. 2; nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
3. Il "Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e della età evolutiva e per l'assistenza alla famiglia" di cui all'art. 27 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 assume la denominazione di "Servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva".

Note del Redattore:

Il comma 5 dell'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2000 n. 1 dispone che ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate.

Espandi Indice