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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 1

MODIFICHE ALLA LR 10 DICEMBRE 1987, N. 40 CONCERNENTE " NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE IN SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI AGRO - ALIMENTARI"

(Legge di pura modifica agli artt. 1 e 2 della L.R. 10 dicembre 1987 n. 40)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 1 della L. R. 10 dicembre 1987, n. 40, è così sostituito:
"1. La Regione Emilia - Romagna, al fine di realizzare gli obiettivi della programmazione regionale nel settore agro - alimentare, promuove la costituzione di società consortili che perseguono la finalità della costruzione e della gestione di mercati agro - alimentari all'ingrosso ed è altresì autorizzata ad assumere quote di partecipazione nelle stesse società, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli della presente legge, secondo le direttive contenute nella deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, in attuazione dell'art. 11 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno (legge finanziaria).
2. Nella composizione del capitale delle società consortili previste dal comma 1 deve essere assicurata la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, da realizzare tramite la partecipazione, congiunta o disgiunta, della Regione, dei Comuni, della Camera di commercio, e di altri enti pubblici e la presenza minoritaria di capitale di operatori privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro - alimentare. ".
Sito esterno
Art. 2
1.
Le lettere c), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della L. R. n. 40 del 1987 sono così sostituite:
"c) vincoli sul trasferimento delle quote di partecipazione che garantiscano in ogni caso il permanere della quota maggioritaria in capo aglienti pubblici, in conformità a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1;
f) che i rappresentanti degli enti pubblici nel Consiglio d' amministrazione e nel Collegio sindacale siano nominati ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice civile e che sia tra essi eletto il Presidente del Collegio sindacale;
g) che, nel Consiglio d' amministrazione e nell'eventuale Comitato esecutivo, ai rappresentanti degli enti pubblici sia garantita una posizione di maggioranza. ".
Art. 3
1. La presente legge ha carattere di urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 dello Statuto regionale dell'Emilia - Romagna ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 gennaio 1990

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