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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 2

INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LR 4 APRILE 1973, N. 20 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE AGRICOLE"

(Legge di pura modifica all'art. 3 della L.R. 4 aprile 1973 n. 20)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 9 gennaio 1990

INDICE

Art. 1 - Integrazione dell'art. 3 della LR 4 aprile 1973, n. 20
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione dell'art. 3 della LR 4 aprile 1973, n. 20
1.
Dopo il primo comma dell'art. 3 della L. R. 4 aprile 1973, n. 20, è aggiunto il seguente:
" L'acquisizione degli impianti può essere attuata anche mediante rilevamento del pacchetto azionario o delle quote sociali. I contributi di cui al precedente comma possono essere accordati anche per l'acquisizione di attivi immateriali quali brevetti, licenze, know - kow. ".
2.
Dopo il terzo comma dell'art. 3 della LR 4 aprile 1973, n. 20, così come integrato dall'art. 10 della LR 31 maggio 1987, n. 22, è aggiunto il seguente:
" I contributi in conto ammortamento dei mutui possono essere accordati anche per l'estinzione di passività onerose e per l'aumento del capitale sociale per un ammontare massimo pari alla spesa ammessa. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 gennaio 1990

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