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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1990, n. 3

CONTRIBUTI REGIONALI AGLI OPERATORI DELLA PESCA MARITTIMA PER I DANNI SUBITI A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI AMBIENTALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 6 del 19 gennaio 1990

Art. 2
Entità e concessione del contributo
1. Il contributo viene erogato dalla Giunta regionale nella misura massima del 75% della spesa ammessa, su proposta del Comitato tecnico di cui all'art. 5 della LR 14 febbraio 1979, n. 3, concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche.
1.
2. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri cotributi previsti da altre normative, sino alla percentuale massima indicata dalla legge nazionale che interviene in tali contribuzioni.

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