LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 10
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 44, PRIMO COMMA, DELLA LR 14 MARZO 1984, N. 12, SOSTITUITO DALL'ART. 29 DELLA LR 2 DICEMBRE 1988, N. 50.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica
1. L'art. 44, primo comma, della LR 14 marzo 1984, n. 12, così come modificato dall'art. 29 della LR 2 dicembre 1988, n. 50, si interpreta nel senso che per l'aggiornamento del canone sociale si applica la misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Legge 27 luglio 1978, n. 392 .
Art. 2
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1990