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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 7

ADEGUAMENTO DELLE CABINE ELETTORALI ALLE NECESSITA' DEI CITTADINI DISABILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione al fine di eliminare gli ostacoli che possono impedire ai cittadini disabili il pieno esercizio dei diritti elettorali e la più agevole partecipazione alle consultazioni elettorali incentiva l'acquisto di idonee cabine o l'adattamento delle cabine elettorali già esistenti.
Art. 2
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia - Romagna concede ai Comuni contributi per l'acquisto di idonee cabine o per l'adattamento di quelle esistenti nella misura corrispondente a:
a) Lire 500.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa entro i 10.000 abitanti;
b) Lire 3.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti;
c) Lire 7.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra i 30.001 e gli 80.000 abitanti;
d) Lire 14.500.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione compresa tra gli 80.001 e i 250.000 abitanti;
e) Lire 27.000.000 per ogni Comune ricadente nella fascia di popolazione con oltre 250.000 abitanti.
2. Il contributo è assegnato dalla Giunta regionale e liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale su presentazione da parte dei Comuni interessati di idonea documentazione di spesa per l'acquisto o l'adattamento delle cabine.
Art. 3
1. Trascorso un anno dalla data di assegnazione di cui all'art. 2 i fondi assegnati e non erogati sono revocati con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1990, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d' investimento di sviluppo" secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n 10 dell'Elenco n. 5 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1989 e pluriennale 1989- 1991, come modificato dalla LR 8 settembre 1989, n. 35 di assestamento del bilancio per lo stesso esercizio e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1990 o della legge di variazione al bilancio per lo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1990

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