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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 8

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 4, DELLA LR 17 AGOSTO 1988, N. 32 " DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO"

(Legge di pura modifica. Vedi nota all'art. 11 della L.R. 17 agosto 1988 n. 32)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990

Art. 1
1. Il termine previsto dall'art. 11, comma 4, della LR 17 agosto 1988, n. 32, è prorogato di 180 giorni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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