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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 8

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 11, COMMA 4, DELLA LR 17 AGOSTO 1988, N. 32 " DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO"

(Legge di pura modifica. Vedi nota all'art. 11 della L.R. 17 agosto 1988 n. 32)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il termine previsto dall'art. 11, comma 4, della LR 17 agosto 1988, n. 32, è prorogato di 180 giorni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1990

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