LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1990, n. 9
AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI - ATM DI RAVENNA - CONTRIBUTI D' ESERCIZIO 1990
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 5 febbraio 1990
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. In considerazione della grave situazione economico- finanziaria nella quale opera l'Azienda Trasporti Municipali di Ravenna in deroga all'art. 56 della LR 2 maggio 1985, n. 17, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 l'erogazione dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della LR 1 dicembre 1979, n. 45, come modificata dall'art. 4 della LR 1 febbraio 1982, n. 7 e dall'art. 40 della LR 16 giugno 1984, n. 33, a favore dell'Azienda Trasporti Municipali - ATM - Ravenna, in via anticipata ed in un' unica soluzione.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, 2o comma della Costituzione e 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1990