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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 2
Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA)
1. Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482 Sito esterno e per gli effetti e con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 2 della predetta legge.
2. A detto personale il trattamento di fine servizio di cui al precedente comma viene riconosciuto secondo le modalità previste dalle Leggi regionali 5 maggio 1980, n 29 e 14 dicembre 1982, n. 58 per il personale del ruolo della Regione Emilia - Romagna.

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