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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Art. 3
Norme transitorie
1. L'ERSA è autorizzata a proseguire la gestione dei riscatti, di cui alla Legge 8- 3- 1968, n. 152 Sito esterno, che sono ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a provvedere alla relativa liquidazione secondo le modalità previste dalle Leggi regionali n. 29 del 1980 e n. 58 del 1982, qualora l'INADEL non assuma la gestione dei riscatti anzidetti.
2. L'ERSA è autorizzato, in via transitoria e ferma l'abrogazione disposta dall'art. 1, a liquidare il trattamento di fine servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 9 maggio 1980, n. 33 a favore del personale che cessi dal servizio prima che sia intervenuta la formale iscrizione all'INADEL di cui all'art. 2.

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