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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione dell'art. 25, LR 9 maggio 1980, n. 33
1. L'art. 25 della LR 9 maggio 1980, n. 33, relativo al trattamento di fine servizio per il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna, è abrogato.
Art. 2
Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA)
1. Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482 Sito esterno e per gli effetti e con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 2 della predetta legge.
2. A detto personale il trattamento di fine servizio di cui al precedente comma viene riconosciuto secondo le modalità previste dalle Leggi regionali 5 maggio 1980, n 29 e 14 dicembre 1982, n. 58 per il personale del ruolo della Regione Emilia - Romagna.
Art. 3
Norme transitorie
1. L'ERSA è autorizzata a proseguire la gestione dei riscatti, di cui alla Legge 8- 3- 1968, n. 152 Sito esterno, che sono ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a provvedere alla relativa liquidazione secondo le modalità previste dalle Leggi regionali n. 29 del 1980 e n. 58 del 1982, qualora l'INADEL non assuma la gestione dei riscatti anzidetti.
2. L'ERSA è autorizzato, in via transitoria e ferma l'abrogazione disposta dall'art. 1, a liquidare il trattamento di fine servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 9 maggio 1980, n. 33 a favore del personale che cessi dal servizio prima che sia intervenuta la formale iscrizione all'INADEL di cui all'art. 2.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 febbraio 1990

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