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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 12

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

INDICE

Art. 1 - Abrogazione dell'art. 25, LR 9 maggio 1980, n. 33
Art. 2 - Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA)
Art. 3 - Norme transitorie
Art. 4 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione dell'art. 25, LR 9 maggio 1980, n. 33
1. L'art. 25 della LR 9 maggio 1980, n. 33, relativo al trattamento di fine servizio per il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna, è abrogato.
Art. 2
Trattamento di fine servizio del personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA)
1. Il personale dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482 Sito esterno e per gli effetti e con la decorrenza di cui al comma 4 dell'art. 2 della predetta legge.
2. A detto personale il trattamento di fine servizio di cui al precedente comma viene riconosciuto secondo le modalità previste dalle Leggi regionali 5 maggio 1980, n 29 e 14 dicembre 1982, n. 58 per il personale del ruolo della Regione Emilia - Romagna.
Art. 3
Norme transitorie
1. L'ERSA è autorizzata a proseguire la gestione dei riscatti, di cui alla Legge 8- 3- 1968, n. 152 Sito esterno, che sono ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a provvedere alla relativa liquidazione secondo le modalità previste dalle Leggi regionali n. 29 del 1980 e n. 58 del 1982, qualora l'INADEL non assuma la gestione dei riscatti anzidetti.
2. L'ERSA è autorizzato, in via transitoria e ferma l'abrogazione disposta dall'art. 1, a liquidare il trattamento di fine servizio secondo quanto previsto dall'art. 25 della LR 9 maggio 1980, n. 33 a favore del personale che cessi dal servizio prima che sia intervenuta la formale iscrizione all'INADEL di cui all'art. 2.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 Cost. Sito esterno e dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 febbraio 1990

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