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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 13

ISTITUZIONE DEL " CENTRO RESIDENZIALE CA' MALANCA" DI STUDI ED INIZIATIVE SULLA LOTTA DI LIBERAZIONE IN EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

INDICE

Art. 1 - Istituzione e finalità
Art. 2 - Compiti del Centro
Art. 3 - Statuto
Art. 4 - Partecipazione
Art. 5 - Finanziamenti del Centro
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalità
1. La Regione è autorizzata ad istituire, di intesa con le Province di Bologna e Ravenna ed i Comuni di Bologna, Ravenna, Imola, Brisighella e Faenza il " Centro residenziale Cà Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia - Romagna.
2. Il Centro avrà la propria sede a Cà Malanca, in comune di Brisighella.
Art. 2
Compiti del Centro
1. Il Centro promuove la raccolta di documentazione, lo studio e la didattica sulla storia dell'antifascismo, della Resistenza e della guerra di liberazione in Italia con particolare riferimento alla Romagna.
2. Il Centro promuove inoltre attività di studio di carattere residenziale, con particolare riferimento alle popolazioni scolastiche.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il Centro specificatamente allestirà e curerà la tenuta di una pposita documentazione bibliotecaria, archivistica e audiovisiva.
Art. 3
Statuto
1. Il Centro è retto da uno Statuto ispirato agli stessi principi che informano lo Statuto della Regione Emilia - Romagna.
2. Lo Statuto, approvato dalla Regione, disciplina la composizione e il funzionamento degli organi del Centro.
Art. 4
Partecipazione
1. Nell'adempimento delle proprie attività statutarie il Centro si associa e si coordina con altri Enti, Associazioni o Istituzioni culturali aventi finalità analoghe.
Art. 5
Finanziamenti del Centro
1. La Regione Emilia - Romagna determina ed eroga i propri contributi a favore del Centro a norma delle Leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e 31 gennaio 1977, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 febbraio 1990

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