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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 26 febbraio 1990

Capo II
Interventi straordinari
Art. 18
Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi
1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia - Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia - superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuati in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.
Art. 19
Contributo per le elezioni regionali e amministrative
1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia - Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regi nale, comunale e provinciali.
2. I Comuni della regione sulla base di direttive delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati dalle quietanze di avvenuta riscossione.

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