Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE - NUOVE NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno,

L.R. 8 agosto 2001 n.24,

L.R. 13 novembre 2001 n.38

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
Espandere area tit2 Titolo II - ATTIVITA' E INTERVENTI
Espandere area tit3 Titolo III - CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMAZIONE
Art. 1
Finalità della legge
1. La Regione anche in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, " Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine " concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati, gli immigrati e i loro familiari.
2. A tal fine, la Regione prevede:
a) la promozione o lo svolgimento di iniziative ed attività volte a conservare e rinsaldare, nelle persone contemplate nel comma precedente, i legami con la cultura d'origine;
b) interventi volti ad agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio-economico della regione;
c) interventi a favore degli stranieri o degli apolidi immigrati nella regione, allo scopo di agevolarne l'inserimento sociale, il riconoscimento dell'identità culturale e religiosa e la promozione dei diritti al lavoro, alla formazione professionale, alle prestazioni assistenziali e sanitarie, alla casa, onde rendere effettiva la pari dignità sociale e l'uguaglianza con i cittadini italiani;
d) la presentazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri di proposte di intervento a norma di quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno " Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo " .
3. La Regione, inoltre, promuove e favorisce l'attività di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni aventi sede in Emilia-Romagna o all'estero, che operino con continuità a favore dei soggetti contemplati nel primo comma, secondo le finalità della presente legge.
Art. 2
Compiti della Regione
1. Al fine di qualificare e razionalizzare le proprie politiche in materia di emigrazione e immigrazione, per realizzare in modo organico le finalità previste dalla presente legge, la Regione, sentita la Consulta per l'emigrazione e l'immigrazione, approva, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, il programma intersettoriale degli interventi.
2. La Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti per realizzare il programma ed in particolare attua:
a) interventi di promozione culturale e professionale, nonchè di informazione dei soggetti interessati;
b) interventi di sostegno delle attività di enti, associazioni ed altri organismi in favore dei soggetti destinatari della presente legge;
c) interventi di promozione di studi storici ed economico- sociali sul fenomeno dell'emigrazione e dell'immigrazione.
3. La Giunta regionale riferisce periodicamente, e comunque almeno una volta ogni due anni, al Consiglio sullo stato di attuazione del programma.
4. Qualora per il raggiungimento delle finalità della presente legge occorra promuovere attività di competenza dei Comuni o di altri Enti locali, ovvero procedere congiuntamente con altre Regioni, con Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici, con organismi internazionali, con istituzioni pubbliche e private, la Giunta regionale provvede a realizzare gli opportuni accordi.
5. Per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della presente legge sono attivati dalla Giunta regionale i gruppi di lavoro previsti dall'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 " Norme per l'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione " e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;
b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;
c) gli stranieri o gli apolidi che dimorano in un comune della regione salvo quanto previsto dalle norme della Comunita' economica europea a favore dei cittadini di Stati membri che risiedono in Italia per ragioni di lavoro o di studio.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma. 3.
3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attivita' promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello stato d'immigrazione.
4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett. b) del primo comma deve risultare da certificazioni di autorita' consolari o da documenti equipollenti di autorita' dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 '' Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme '' .
5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.
6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorita' competente.
7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono piu' ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.
8. Non rientrano nelle categorie di cui alla lett. c) del primo comma i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio.
Titolo II
ATTIVITA' E INTERVENTI
Capo I
Attività e interventi ordinari
Art. 4
Attività sociali, culturali e di informazione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al Titolo I, la Giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati, e l'uso di mezzi audiovisivi.
2. La Giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità emiliano-romagnole esistenti nei singoli stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura attraverso dibattiti, manifestazioni artistiche, folcloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.
3. La Regione sulla base di opportune intese coordina analoghe iniziative da realizzare con i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini e sostiene quelle assunte da comitati o associazioni di emigrati che operino a vantaggio degli emigrati emiliano-romagnoli.
4. La Regione Emilia-Romagna può proporre altresì alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri iniziative di promozione sociale a norma di quanto previsto dal punto d) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno " Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo " .
5. Le attività da svolgere all'estero vengono effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno nonchè dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 Sito esterno e dalle apposite delibere di indirizzo del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 5
Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale " .
2. La Giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni ivi disciplinate emana disposizioni affinchè in favore degli immigrati extracomunitari e dei loro familiari i Comuni promuovano:
a) l'istituzione di centri di prima accoglienza finalizzati fra l'altro:
1) all'informazione sui diritti, doveri ed oppor unità per gli immigrati extracomunitari;
2) alla consulenza legale e amministrativa, ivi comprese le procedure per i ricongiungimenti familiari;
3) alla facilitazione della fruizione delle prestazioni erogate dai servizi territoriali;
4) alla erogazione di prestazioni di segretariato sociale agli immigrati detenuti o dimessi dal carcere;
5) alla promozione di attività volte alla valorizzazione della loro cultura e delle loro tradizioni, nonchè alla conoscenza della cultura e della lingua italiana;
b) l'attuazione di interventi e servizi straordinari per coloro che versano in situazione di bisogno;
c) la realizzazione di strutture di accoglienza per emergenze abitative, anche mediante il recupero di patrimonio edilizio pubblico.
3. I Comuni per l'attuazione dei servizi ed interventi di cui al secondo comma possono avvalersi delle associazioni di volontariato e del privato sociale o di altre istituzioni che operino con continuità a favore degli immigrati extracomunitari.
4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al secondo comma sono approvati e finanziati con le procedure di cui agli articoli 41, 42, 43 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 " Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale " .
5. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinchè provvedano, a titolo di anticipazione:
a) in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
1) al concorso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
2) al concorso nelle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni o enti pubblici;
b) in favore degli immigrati che versino in stato di bisogno, al concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio delle salme di immigrati extracomunitari e loro familiari, nel rispetto della normativa nazionale e interregionale.
6. In aggiunta alle informazioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, i Comuni garantiscono, altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
7. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del quinto comma del presente articolo.
Art. 6
Assistenza sanitaria
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla lett. a) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno " Istituzione del Servizio sanitario nazionale " , la Giunta regionale emana direttive per la fruizione da parte degli immigrati delle prestazioni sanitarie presso i presidi del Servizio sanitario nazionale della Regione Emilia-Romagna, nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
Art. 7
Turismo sociale e culturale
1. La Giunta regionale, al fine di mantenere vivo il legame affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:
a) soggiorni di vacanza per i figli minori;
b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani;
c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;
d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione. La realizzazione di dette iniziative fruisce del contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.
2. Le iniziative predette possono essere estese anche agli emigrati originari di altre regioni a condizione che alla spesa per la loro realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse.
3. Nei soggiorni di vacanza possono essere ospitati anche i figli minori degli immigrati stranieri presenti nella regione.
4. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire l'intensificazione degli scambi culturali con i paesi di provenienza degli immigrati extracomunitari, con particolare riguardo a quelli fra i giovani, può avanzare proposte alla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri a norma di quanto previsto dalla lettera h) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno " Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo " .
Art. 8
Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni " , come sostituito dalla L.R. 31 gennaio 1987, n. 5, a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria e agli immigrati extracomunitari.
2. I requisiti per l'accesso dei cittadini stranieri ai corsi di formazione o ad altri interventi formativi vengono determinati dalle direttive previste dall'art. 13 della legge regionale precitata.
3. La Regione può proporre inoltre al Ministero degli Affari esteri e al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la realizzazione di progetti integrati per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari nei paesi d'origine, a norma del terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 943 del 30 dicembre 1986 Sito esterno, nonchè a norma del punto d) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno " Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo " .
Art. 9
Interventi per il diritto allo studio
1. Nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica; al fine di facilitare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli degli emigrati rientrati; nonchè, al fine di favorire per i figli degli immigrati il mantenimento dei legami con la cultura di origine; nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 " Diritto allo studio " , sono promossi, fra l'altro, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico, e per gli immigrati, anche in collaborazione con enti e associazioni che operino nel settore dell'immigrazione, corsi di insegnamento della lingua di origine.
2. Per favorire il completo reinserimento degli emigrati rientrati e per favorire il superamento delle difficoltà specifiche degli immigrati stranieri, la Giunta regionale, all'interno degli interventi di cui all'art. 5 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, promuove altresì corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico, di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonchè degli orfani residenti all'estero, per la frequenza in Italia di scuole pubbliche o parificate di ogni grado e di corsi universitari, nonchè borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche post-universitaria.
4. In attuazione della L.R. 31 gennaio 1983, n. 8 " Diritto allo studio universitario " , e successive modificazioni, le Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU) determinano anche per gli studenti extracomunitari fasce in relazione al bisogno per l'accesso al servizio di mensa e agli alloggi universitari.
Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrino in Emilia-Romagna e agli immigrati extracomunitari residenti in un comune della regione i benefici, sia in conto interessi sia in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata alla acquisizione della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
3. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra Enti locali, enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito ed associazioni, rivolti ad assicurare ai lavoratori extracomunitari ed alle loro famiglie una prima adeguata soluzione abitativa. A tal fine la Regione, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale a contributo pubblico, provvede alla predisposizione di programmi attuativi dotati delle necessarie disponibilità finanziarie. La Regione provvede a emanare regolamenti per le modalità di gestione degli interventi e per l'istituzione di specifici fondi di garanzia a salvaguardia dei diritti dei locatori.
4. Gli enti competenti devono dare notizia degli interventi e provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli, nonchè alle associazioni degli immigrati ed ai loro Consolati.
Art. 11

(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 3 da art. 58 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a mancato rinnovo del contratto di lavoro, dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale.
2. abrogato
3. abrogato
Art. 12
Provvedimenti in materia di agricoltura
1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 " Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure " o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati e gli immigrati, singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.
Art. 13
Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali
1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n. 13, le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati o da immigrati, che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.
2. A tal fine la Giunta regionale specifica le disposizioni del presente articolo nei provvedimenti in cui fissa i criteri e le modalità previsti dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1982, n. 14 " Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria " e in sede di concessione degli incentivi di cui alla L.R. 9 aprile 1985, n. 13 " Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane " .
3. Qualora la concessione delle agevolazioni regionali sia delegata agli Enti locali ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 24 " Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali " , alle disposizioni di cui al secondo comma si provvede con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 14(2)
Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
1. Tra le priorità previste dal terzo comma dell'art. 4 (Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite dagiovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante" Interventi per lo sviluppo dell'occupazione " sono inclusele iniziative delle cooperative, delle forme associative edelle imprese costituite in tutto o in parte da giovani emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.
Art. 15

(modificato comma 2 da L.R. 13 novembre 2001 n.38)

Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigratiemiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari
1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano- romagnoli e/o immigrati extracomunitari. Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento.
2. I contributi per l'attuazione dei progetti sono concessi dalla Giunta regionale e possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di 25.822,84 Euro.
3. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 16
Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa
1. La Giunta regionale è autorizzata a fornire garanzia per i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dallo Statuto del Fondo stesso in favore dei lavoratori emigranti.
Art. 17
Interventi a sostegno di attività e iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale e assistenziale svolte da Enti pubblici, nonchè associazioni, organizzazioni e istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati, delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. Alle associazioni di immigrati extracomunitari esistenti sul territorio regionale o costituite a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno possono essere concessi contributi anche qualora operino da meno di cinque anni.
3. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare e i soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.
4. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto previsto dal punto e) del terzo comma e del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno, favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative con particolare riguardo a progetti che agevolino il rientro di immigrati extracomunitari, ed attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.
Capo II
Interventi straordinari
Art. 18
Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi
1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia-Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia-superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuato in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.
Art. 19
Contributo per le elezioni regionali e amministrative
1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionale, comunali e provinciali.
2. I Comuni della Regione sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedono alla anticipazione dei contributi stessi.
3. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati delle quietanze di avvenuta riscossione.
Titolo III
CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE
Art. 20
Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e l'immigrazione;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;
i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari;
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 21

(modificato comma 2 da L.R. 13 novembre 2001 n.38)

Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno, ed è composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione e/o immigrazione, designato dalle medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni anche di volontariato a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia e all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli, degli immigrati e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) venti immigrati, dei quali almeno cinque donne, in rappresentanza delle associazioni esistenti in Emilia-Romagna e delle maggiori etnie, designati dal Forum delle associazioni di cui all'art. 23 bis;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale o abbiano uffici all'estero;
i) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
l) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
m) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
n) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
o) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
p) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato. Le funzioni di Segretario sono svolte da un collaboratore regionale.
2. Tra i componenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono individuati i coordinatori di area, i cui compiti e funzioni sono determinati con apposito atto della Giunta regionale, su proposta della Consulta.
3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e h) sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in base alle designazioni delle organizzazioni, associazioni o enti di appartenenza.
4. La Consulta è costituita all'inizio di ogni legislatura e scade nel termine fissato dall'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
5. I componenti della Consulta decadono con il venir meno dell'eventuale mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni od organizzazioni che li hanno designati, oppure quando risultano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Consulta ovvero, nel caso dei consultori di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, quando perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
6. Per le designazioni di altri soggetti previsti dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Art. 22
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione si riunisce, di regola, almeno due volte l'anno, oppure, in seduta straordinaria, qualora lo richiedano il suo Presidente, il Comitato esecutivo, la Giunta regionale o almeno 1/3 dei componenti della Consulta stessa.
2. Le sedute sono plenarie quando gli argomenti da trattare sono comuni agli emigrati e immigrati.
3. Per i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai loro familiari, la Consulta, in attuazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno, si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 21. (1)
4. Per i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la Consulta si riunisce con esclusione dei componenti previsti dalla lettera e) dell'art. 21. (3)
5. La Consulta elegge nel proprio seno un Comitato esecutivo.
6. Ogniqualvolta lo ritenga utile, il Presidente, previa consultazione del Comitato esecutivo, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di amministrazioni, associazioni ed enti interessati agli argomenti in esame, senza diritto di voto.
7. Il Presidente della Consulta invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno. Il Presidente della Giunta regionale trasmette la relazione al Presidente del Consiglio regionale.
8. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo, e le modalità di elezione del Comitato esecutivo.
Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'art. 22, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione che lo presiede e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero, e uno in rappresentanza degli immigrati extracomunitari.
2. Il Comitato esecutivo:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui al sesto comma dell'art. 22;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione e l'immigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta successiva.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti o esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.
Art. 23 bis
Forum delle associazioni di immigrati
1. Allo scopo di favorire il necessario coordinamento tra le associazioni di immigrati operanti sul territorio regionale e per dar vita ad un consultazione permanente sui problemi dell'immigrazione e sulle scelte di politica migratoria della Regione, la Consulta promuove la costituzione del Forum delle associazioni di immigrati.
2. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, stabilisce i compiti e determina procedure e modalità di funzionamento del suddetto organismo.
Art. 24
Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione, nonchè del suo Comitato esecutivo, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi di cui al capitolo 50020 " Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto ai membri estranei alla Regione, di consigli, comitati e commissioni " , del Bilancio regionale di previsione. Annualmente la Giunta regionale assegna alla Consulta il fabbisogno previsto di spese di funzionamento.
2. Tale somma viene erogata al Presidente della Consulta, il quale la amministra in qualità di funzionario delegato dalla Regione a norma del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50 per la disciplina della gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
3. La deliberazione di Giunta stabilisce l'ammontare delle somme che il Presidente potrà prelevare con buoni di prelievo per il pagamento in contanti di spese minute urgenti.
4. Gli assegni ed i buoni di prelievo saranno controfirmati dal Segretario della Consulta.
5. Al Presidente, qualora sia persona estranea all'Amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui al secondo comma dell'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1978, n. 3 sul trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali, come modificato dall'art. 1 della L.R. 20 settembre 1983, n. 37, che è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.
6. Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro alla Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati al livello retributivo più elevato che si recano in Stati esteri. Lo stesso rimborso compete al Presidente e ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
7. La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo, come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
8. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, spettano ai componenti residenti in Emilia-Romagna, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla L.R. 18 marzo 1985, n. 8 e successive modificazioni.
9. Per la partecipazione a incontri, convegni, seminari e conferenze spetta al Presidente ed ai componenti della Consulta il trattamento di missione nella misura prevista dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 1985, n. 8 relativa ai compensi e rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali e successive modificazioni.
10. Le riunioni della Consulta e del Comitato per la trattazione dei problemi dei lavoratori extracomunitari immigrati e delle loro famiglie non danno diritto ad alcun compenso ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 Sito esterno.tit
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Assistenza del Difensore civico
1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.
Art. 26
Diplomi di benemerenza
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emigrati emiliano- romagnoli che hanno onorato il nome dell'Emilia- Romagna nel mondo.
Art. 27
Rimesse degli emigrati
1. La Regione promuove, nel rispetto della competenza statale in materia valutaria e di ordinamento creditizio, iniziative con gli istituti di credito per favorire e valorizzare il rientro delle rimesse dei lavoratori emigrati.
Art. 28
Regime transitorio della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Fino a quando non è costituita la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui al Titolo III, continua a svolgere le proprie funzioni la Consulta dell'emigrazione e dell'immigrazione costituita ai sensi della L.R. 21 novembre 1974, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, integrata da otto lavoratori stranieri extracomunitari, designati dalle comunità maggiormente rappresentative esistenti nel territorio regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 per studi, indagini, ricerche sul fenomeno migratorio; dal primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 5 per interventi socio-assistenziali; dal primo e secondo comma dell'art. 8 per la formazione e qualificazione professionale; dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 9 per il diritto allo studio; dall'art. 10 per interventi in materia di edilizia residenziale; dall'art. 12 per incentivi per attività agricole; dall'art. 13 per incentivi per attività artigianali; dall'art. 14 per interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore delle relative leggi settoriali.
2. Per gli interventi relativi: ad attività sociali, culturali e di informazione all'interno e all'estero di cui all'art. 4; a rimborsi spese di rientro e traslazione salme di cui al quinto comma dell'art. 5; ad attività di turismo sociale e culturale di cui all'art. 7; ad interventi per l'occupazione nel settore commerciale e turistico di cui all'art. 15; a contributi ad enti, associazioni ed istituzioni di cui all'art. 17; al ricongiungimento di periodi lavorativi di cui all'art. 18; a contributi per le elezioni regionali e amministrative di cui all'art. 19, previsti dalla presente legge e non ricollegabili all'interno delle attività già disciplinate dalla vigente legislazione regionale, la Regione farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna " .
3. Per l'esercizio finanziario 1990 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al secondo comma, attraverso l'istituzione di appositi capitoli che saranno dotati delle necessarie risorse in sede di approvazione della legge di variazione di bilancio.
Art. 30
Abrogazione di norme

Note del Redattore:

Vedi ora la lettera e) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai `venti rappresentanti degli emiliano-

romagnoli residenti stabilmente all'estero '.

Pertanto questo comma 3 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli immigrati extracomunitari e ai

loro familiari, la Consulta si riunisce con esclusione dei `

venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli residenti

stabilmente all'estero '.

(Incentivi finanziari alle nuove imprese costituite da

giovani) della L.R. 10 settembre 1987, n. 29 recante "

Interventi per lo sviluppo dell'occupazione" sono incluse

le iniziative delle cooperative, delle forme associative e

delle imprese costituite in tutto o in parte da giovani

emigrati emiliano-romagnoli e/o da immigrati extracomunitari.

Vedi ora la lettera f) dell'articolo 21 L.R. 14 aprile 1995, n.35 Sito esterno che fa

riferimento ai ` venti immigrati ... in rappresentanza delle

associazioni esistenti in Emilia - Romagna e delle maggiori

etnie ... '.

Pertanto questo comma 4 è da intendersi nel senso che per

i problemi inerenti ai soli emigrati e ai loro familiari la

Consulta si riunisce con esclusione dei ` venti immigrati

... '.

Espandi Indice