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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

(titolo sostituito da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Art. 20

(sostituita rubrica e modificato comma 1 da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5; abrogata lett. l) del comma 1 da art. 23 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Consulta regionale dell'emigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione ..., la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione ...;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione ..., anche in collaborazione con le associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre regioni e promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi comunitari;
i) segnalare l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione Sito esterno, e agli organismi comunitari provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei migranti;
l) abrogato Sito esterno
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.

Note del Redattore:

Il presente comma si riferisce al testo originario dell'art. 21, lett. e) che contemplava la presenza dei rappresentanti degli immigrati. Con riferimento al nuovo testo dell'art. 21, come modificato dalla L.R. 5/2004, il presente comma è da ritenersi non più applicabile.

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