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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

(titolo sostituito da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Art. 21
Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle Consulte medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.

Note del Redattore:

Il presente comma si riferisce al testo originario dell'art. 21, lett. e) che contemplava la presenza dei rappresentanti degli immigrati. Con riferimento al nuovo testo dell'art. 21, come modificato dalla L.R. 5/2004, il presente comma è da ritenersi non più applicabile.

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