LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14
INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE
(titolo sostituito da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 25
Assistenza del Difensore civico
1. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del Difensore civico, previsto dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 37.
Note del Redattore:
Il presente comma si riferisce al testo originario dell'art. 21, lett. e) che contemplava la presenza dei rappresentanti degli immigrati. Con riferimento al nuovo testo dell'art. 21, come modificato dalla L.R. 5/2004, il presente comma è da ritenersi non più applicabile.