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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

(titolo sostituito da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Art. 3

(abrogati comma 8 e lett. c) del comma 1 da art. 23 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Destinatari
1. Sono destinatari della presente legge:
a) i cittadini di origine emiliano-romagnola, per nascita o per residenza, emigrati per ragioni di lavoro in uno stato straniero;
b) i cittadini che dopo aver maturato un periodo di permanenza all'estero per ragioni di lavoro, non inferiore a due anni, acquistino o riacquistino la residenza in un comune della regione;
c) abrogato
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono estesi ai familiari delle persone di cui al primo comma.
3. I cittadini di cui alla lett. a) del primo comma, residenti all'estero fruiscono degli interventi e delle attività promozionali, contemplati dalla presente legge, indipendentemente dal periodo di permanenza nello stato d'immigrazione.
4. La permanenza all'estero dei cittadini di cui alla lett. b) del primo comma deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti di autorità dello Stato straniero abilitate a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ''Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme''.
5. Ai fini del computo del periodo di permanenza all'estero, viene considerato anno intero il periodo superiore a sei mesi.
6. Dal requisito della permanenza di due anni all'estero si prescinde qualora i cittadini rientrino a causa di infortunio o malattia professionale gravemente invalidanti o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare un durevole pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, attestati dall'autorità competente.
7. Trascorsi tre anni dal rientro, i cittadini non sono più ammessi a fruire degli interventi previsti dalla presente legge.
8. abrogato

Note del Redattore:

Il presente comma si riferisce al testo originario dell'art. 21, lett. e) che contemplava la presenza dei rappresentanti degli immigrati. Con riferimento al nuovo testo dell'art. 21, come modificato dalla L.R. 5/2004, il presente comma è da ritenersi non più applicabile.

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