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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1990, n. 14

INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELL'EMIGRAZIONE E NORME PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE

(titolo sostituito da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Titolo II
ATTIVITÀ E INTERVENTI
Capo I
Attività e interventi ordinari
Art. 4
Attività sociali, culturali e di informazione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al Titolo I, la Giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati, e l'uso di mezzi audiovisivi.
2. La Giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità emiliano-romagnole esistenti nei singoli stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura attraverso dibattiti, manifestazioni artistiche, folcloristiche, mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche.
3. La Regione sulla base di opportune intese coordina analoghe iniziative da realizzare con i Comuni, le Province e il Circondario di Rimini e sostiene quelle assunte da comitati o associazioni di emigrati che operino a vantaggio degli emigrati emiliano-romagnoli.
4. La Regione Emilia-Romagna può proporre altresì alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri iniziative di promozione sociale a norma di quanto previsto dal punto d) del terzo comma e dal quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 Sito esterno "Nuove discipline della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
5. Le attività da svolgere all'estero vengono effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno nonché dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 Sito esterno e dalle apposite delibere di indirizzo del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.
Art. 5
Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Assistenza sanitaria
abrogato Sito esterno
Art. 7

(abrogato comma 4 da art. 23 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Turismo sociale e culturale
1. La Giunta regionale, al fine di mantenere vivo il legame affettivo e culturale degli emigrati con la terra d'origine, in collaborazione con le associazioni di emigrati operanti in Italia e all'estero, con gli organi centrali o periferici del Ministero degli Affari esteri e con altre pubbliche Amministrazioni, promuove a favore degli emigrati e delle loro famiglie residenti all'estero l'organizzazione di:
a) soggiorni di vacanza per i figli minori;
b) soggiorni di carattere ricreativo-culturale e di studio per i giovani;
c) iniziative di turismo sociale rivolte in particolare agli anziani;
d) iniziative di interscambio culturale con i cittadini degli Stati di emigrazione. La realizzazione di dette iniziative fruisce del contributo della Regione e può essere attuata anche tramite convenzioni con organizzazioni turistiche e culturali.
2. Le iniziative predette possono essere estese anche agli emigrati originari di altre regioni a condizione che alla spesa per la loro realizzazione partecipino finanziariamente e organizzativamente le Regioni stesse.
3. Nei soggiorni di vacanza possono essere ospitati anche i figli minori degli immigrati stranieri presenti nella regione.
4. abrogato Sito esterno
Art. 8
Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria.
Art. 9
Interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico e di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari.
Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata all'acquisizione della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.
Art. 11

(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 3

da art. 58 L.R. 8 agosto 2001 n. 24)

Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la condizione di emigrato rientrato nella regione per i motivi previsti dal sesto comma dell'art. 3, ovvero a seguito di un periodo di disoccupazione protrattosi per almeno tre mesi, successivo a licenziamento od a mancato rinnovo del contratto di lavoro, dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto disposto dal regolamento comunale.
2. abrogato
3. abrogato
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Provvedimenti in materia di agricoltura
1. Ferme restando le priorità definite dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34 "Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure" o da specifiche leggi regionali, i lavoratori emigrati rientrati ..., singoli o associati, hanno titolo di preferenza nell'accesso alle provvidenze regionali per il settore agricolo.
Art. 13

(modificato comma 1 da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Provvedimenti per l'incentivazione di attività artigianali
1. Per la concessione di contributi pubblici previsti per l'artigianato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 2 aprile 1982, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. 9 aprile 1985, n. 13, le imprese artigiane costituite da emigrati rientrati ..., che abbiano presentato domanda, hanno titolo preferenziale.
2. A tal fine la Giunta regionale specifica le disposizioni del presente articolo nei provvedimenti in cui fissa i criteri e le modalità previsti dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 1982, n. 14 "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria" e in sede di concessione degli incentivi di cui alla L.R. 9 aprile 1985, n. 13 "Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane".
3. Qualora la concessione delle agevolazioni regionali sia delegata agli Enti locali ai sensi della L.R. 4 giugno 1988, n. 24 "Organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli Enti locali", alle disposizioni di cui al secondo comma si provvede con gli atti di indirizzo e di coordinamento delle funzioni delegate.
Art. 14
Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
abrogato
Art. 15

(modificato comma 2 da L.R. 13 novembre 2001 n. 38;

modificato comma 1 da art. 22 L.R. 24 marzo 2004 n. 5)

Interventi per l'occupazione nel settore commerciale a favore di emigrati emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari
1. La Regione incentiva la costituzione di imprese in forma di ditte individuali o di società di persone e cooperative, operanti nel settore commerciale e turistico costituite, in misura superiore al 50% degli addetti, da emigrati emiliano-romagnoli ... . Le imprese devono avere sede legale ed operare prevalentemente nel territorio regionale. I soggetti che intendono beneficiare degli incentivi devono presentare progetti della durata massima di un triennio, che rappresentino la fattibilità economico-finanziaria e forniscano una previsione dell'occupazione realizzabile. I soggetti beneficiari debbono indicare se hanno usufruito di altre provvidenze statali o locali per lo stesso intervento.
2. I contributi per l'attuazione dei progetti sono concessi dalla Giunta regionale e possono coprire, al massimo, il 70% delle spese sostenute dalle imprese, per l'avviamento e l'acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un importo massimo di 25.822,84 Euro.
3. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 16
Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa
1. La Giunta regionale è autorizzata a fornire garanzia per i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ai soggetti che intendano realizzare gli interventi previsti dallo Statuto del Fondo stesso in favore dei lavoratori emigranti.
Art. 17
Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo. Sito esterno
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo. Sito esterno
Capo II
Interventi straordinari
Art. 18
Interventi per il ricongiungimento di periodi lavorativi
1. La Giunta regionale assume iniziative in favore dei lavoratori emigrati nati o già residenti per almeno dieci anni in Emilia-Romagna e rientrati nel territorio regionale, che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità vecchiaia-superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a cinque anni, effettuato in Paesi con i quali non esistano convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.
2. La Giunta regionale fissa appositi criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma.
Art. 19
Contributo per le elezioni regionali e amministrative
1. La Giunta regionale può erogare contributi straordinari a titolo di concorso per le spese sostenute dai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionale, comunali e provinciali.
2. I Comuni della Regione sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvedono alla anticipazione dei contributi stessi.
3. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni dietro presentazione dei rendiconti corredati delle quietanze di avvenuta riscossione.

Note del Redattore:

Il presente comma si riferisce al testo originario dell'art. 21, lett. e) che contemplava la presenza dei rappresentanti degli immigrati. Con riferimento al nuovo testo dell'art. 21, come modificato dalla L.R. 5/2004, il presente comma è da ritenersi non più applicabile.

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